Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede
che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone
al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di
accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore
relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
CONSIDERATA l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave
situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito
dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di
accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale,
quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e
della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge
quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi
i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di
prima applicazione al seguente decreto;
Emana:
il seguente regolamento
Art. 1
1. L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è obbligatorio
indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all’attività.»
Art. 2
1. L’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.404,
è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore). -
1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di
apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con
tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore
debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall’Aereo Club
d’Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche
e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo
ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di
cessione dell’apparecchio.
3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di
presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei
seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad
identificare il modello dell’apparecchio indipendente dalla colorazione che
potrà essere modificata;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della
conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato
annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato.
La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: struttura
dell’apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo
dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza e altezza) espresse in
centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio e del motore ove trattasi di
prodotti industriali.
4. L’Aereo Club d’Italia, verificata la regolarità della prescritta
documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una
copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di
identificazione.
L’Aero Club d’Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione
del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.
5. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la
lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile
sull’apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono
essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle
dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell’ala.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere
tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo
all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aereo Club d’Italia. In
caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le stesse
modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o
agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3. (lettera b)
9. L’Aero Club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione
qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge 25
marzo 1985, n.106, l’apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche
stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato
medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle
caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell’apparecchio.».
Art. 3
1. L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L’attività di volo da diporto o sportivo può
essere condotta dall’alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni
meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo
con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro
tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è consentita fino ad un’altezza
massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto
più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli
ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro
ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di
cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica
nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo di centri abitati, degli agglomerati di case ed
assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti
militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni
ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di
dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di
liquidi in volo.
È altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle
linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia
essere sorvolate in senso ortogonale.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico
aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree
regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica
autorizzazione rilasciata da parte del Ministro dei trasporti - Direzione
generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministro della difesa per le
attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad
ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all’Aero
Club d’Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla
Direzione generale dell’aviazione civile, competente per la valutazione finale e
l’eventuale rilascio dell’autorizzazione.
6. (abrogato)È vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da
diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di
osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la
strumentazione autorizzata di bordo.».
Art. 4
1. L’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Attestato di idoneità). - 1. Per essere ammessi allo svolgimento di
attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un
attestato di idoneità rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame
relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia con le modalità
dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti -Direzione
generale dell’aviazione civile.
3. Possono aspirare al rilascio dell’attestato di cui al primo comma i cittadini
italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con
cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti
in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.
4. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare il
certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il
nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà
anche l’inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato.
5. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve
essere annotata, a cura dell’Aero Club d’Italia, nell’attestato di cui al comma
1. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo certificato per la
convalida dell’attestato e per l’annotazione, sullo stesso, della nuova
scadenza.
6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato
d’idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo
anno di età.
7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l’attività di
volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso
della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il
tramite dell’Aeroclub nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante
all’attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall’autorità competente
del Paese di appartenenza e riconosciuto dall’Ae.C.I. Gli stessi devono essere
inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare
sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura
assicurativa ai sensi del presente decreto.».
Art. 5
1. L’art. 16 decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità). - 1.
L’attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell’attività di
volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità
deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia,
secondo le modalità ed i criteri da quest’ultimo stabiliti ed approvati dal
Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non
aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche,
aggregate all’Aero Club d’Italia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi preparatori la
copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli
allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non
inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le
regole generali concernenti l’assicurazione della responsabilità civile per i
danni a terzi.».
Art. 6
1. L’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi). - 1. I praticanti la
disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono
essere coperti dall’assicurazione della responsabilità civile per i danni
prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.
2. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo munito di motore
non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione
della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a
seguito di urto o collisione in volo.
3. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario
dell’apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso
personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad
accertarsi che l’obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla
copertura assicurativa.».
Art. 7
1. L’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). - 1. Affinché si possa
considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21 il contratto di assicurazione
deve rispondere ai seguenti requisiti:
1) massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per
persone e lire 1 miliardo per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi
provvisti di motore, da persona diversa dall’assicurato ed eventualmente anche
contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa
dell’assicuratore verso l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a
richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del
massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano
l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la
possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato nella misura e nelle
ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferiore ai mesi 6;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso
dall’assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di
parentela, professionali o simili.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 28 aprile 1993
Il Presidente della Repubblica
Scalfaro
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro dei Trasporti
Tesini
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
Nota all’art. 1:
- L’art. 2 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è obbligatorio
indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere
alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall’allegato
1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come
integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n.438,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987.
2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati,
rispettivamente, nell’art. 2, secondo comma, e nell’art. 1 dei decreti del
Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell’11 luglio 1986».
Nota all’art.2:
- L’art. 5 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, cosi recitava:
«Art. 5 (Identificazione degli apparecchi). - 1. Per essere ammessi alla
circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di
identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto
con cielo e terra.»
2. L’identificazione avviene a cura dell’Aero club d’Italia, a seguito di
presentazione, da parte del proprietario di domanda incarta legale e dei
seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e dal basso:
b) dichiarazione del proprietario, autentica nelle forme di legge, della
conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato
annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106. e successive modificazioni. La
dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura
dell’apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza di motore, potenza
del motore, peso effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza
massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta
costruttrice dell’apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti
industriali, colorazione dell’apparecchio.
Dovrà inoltre essere riportata l’identità della compagnia assicuratrice.
3. L’Aero club d’Italia, verificata la regolarità della prescritta
documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una
copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica di
identificazione.
L’Aero club d’Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione
del proprietario del velivolo e le caratteristiche obbiettive dello stesso.
4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la
lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile
sull’apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettere
e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore
scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla
parte inferiore dell’ala.
5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l’apposizione della
targa metallica.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere
sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo
all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero club d’Italia. In
caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le stesse
modalità proposte per l’iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli
altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).
9. L’Aero club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione
qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge 25
marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche
stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato
medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle
caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni
dell’apparecchio».
Nota all’art. 3:
- L’art. 6 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L’attività di volo da diporto o sportivo può
essere condotta dall’alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni
meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo
con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro
tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal terzo comma, l’attività è consentita fino ad una
altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a
vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri
dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di
cui secondo comma è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si
applica nelle aree individuate con decreto del Ministro della difesa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed
assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o liquidi in volo.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico
aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree
ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi si specifica autorizzazione
rilasciata da parte delle competenti autorità, civili e militari».
Nota all’art. 4:
- L’art. 12 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 12 (attestato di idoneità). - 1. Per essere ammessi allo svolgimento di
attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un
attestato di idoneità rilasciato dall’Aero club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame
relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero club d’Italia con le modalità
dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale dell’aviazione civile.
3. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare in
certificato di idoneità psico-fisica di cui agli articoli seguenti, nonché il
nulla osta rilasciato dal questore della provincia di origine.
4. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve
essere annotata, a cura dell’Aero club d’Italia, nell’attestato di cui al comma
1. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo certificato per la
convalida dell’attestato e per l’annotazione, sullo stesso, della nuova
scadenza.
5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato di
idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno
di età».
Nota all’art. 5.
- Nota all’art. 16 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità). - 1.
L’attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell’attività di
volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità
deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall’Aero club d’Italia,
secondo le modalità ed i criteri approvati dal Ministro dei trasporti, presso
gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone
che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero club d’Italia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi preparatori la
copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori contro i danni da essi
riportati durante le esercitazioni di volo, con un massimale inferiore a lire
300 milioni per persona, ferme le regole generali concernenti l’assicurazione
della responsabilità civile per i danni a terzi».
Nota all’art. 6:
- L’art. 21 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi). - 1. Gli apparecchi
utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono essere posti in
circolazione se non siano coperti da assicurazione della responsabilità civile
per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di un urto o
collisione in volo.
2. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario
dell’apparecchio, anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare
uso di un apparecchio altrui e tenuto ad accertarsi che l’obbligo sia stato
osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.
3. L’Aero club d’Italia , su richiesta di chi si dichiari danneggiato,
provvederà a fornire l’informazione relativa all’idoneità della compagnia
assicuratrice dell’apparecchio danneggiante».
Nota all’art. 7.
- L’art. 22 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). - 1. Affinché di possa
considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21 il contratto di assicurazione
deve rispondere ai seguenti requisiti:
1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300 milioni per
persona e lire 150 milioni per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti da persona
diversa dall’assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi,
salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa del’assicuratore verso l’autore
del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente in danneggiato, a
richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del
massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che prevedano
l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la
possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato, nella misura e
nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferire a mesi sei;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso
dall’assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti di
parentela, professionali e simili».