Legislazione
Legge 25 marzo 1985, n.106 - Disciplina del volo da diporto o sportivo. È la Legge "pilastro"del settore.
Decreto Legislativo 15 marzo 2006 N. 151 Modifica della Legge 106.
D.P.R. 5 agosto 1988, n 404 Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n.106,concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
Regolamento per la certificazione delle scuole che svolgono attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.
Attività preparatoria per il conseguimento dell'attestato di idoneità al volo e di istruttore su apparecchi per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore.
Decreto 19 novembre 1991 Modificazione ed integrazione all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n.96 Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.
Standardizzazione delle procedure di esame per il conseguimento dell'attestato di pilota vds (per quanto riguarda il paramotore però è in corso di approvazione il nostro Regolamento Didattico, vedi sezione Scuola, un po' diverso, semplificato, rispetto a quello degli altri ULM)
Regolamentazione aviosuperfici Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio
Riprese aeree Liberalizzazione dell'uso di riprese fotografiche in volo
Obbligo del casco. Durante il volo su tutti gli ultraleggeri è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.
Biposto. È consentito l'uso del biposto a: istruttori, piloti con brevetto di pilota privato valido, piloti con almeno 30 ore di volo come responsabili ai comandi e superamento di apposito esame.
Uso delle aree per decollo ed atterraggio. Si può decollare ed atterrare su qualsiasi area idonea con il consenso di chi può disporre dell'area. Per operazioni in prossimità o su aeroporti civili , occorre apposita autorizzazione.
Limiti alle operazioni di volo. Si può volare su tutto il territorio dello Stato, comprese le zone di confine (il limite di volo a 4 km dal confine, è stato eliminato dalla legge 24 aprile 1998, n.128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" - legge comunitaria 1995/97- art.22 comma 20-, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.88/L del 7 maggio 1998).
Identificazione
degli apparecchi. Per poter volare i velivoli devono essere muniti di
targa metallica con il numero di identificazione rilasciato dall'AeCI. Lo
stesso numero deve essere riportato sulla parte inferiore dell'ala con
lettere, ciascuna, della misura minima di cm 30x15, in colore contrastante.
Tutti i documenti di identificazione devono essere tenuti a bordo.
Modifiche sostanziali, nonchè passaggi di proprietà o demolizioni devono
essere comunicati all'AeCI.
Norme di circolazione. Si può volare dall'alba al tramonto; altezza massima dal terreno 500 piedi (150 metri circa); il sabato ed i festivi altezza massima 1000 piedi (300 metri circa) ; distanza da aeroporti non ubicati entro ATZ : 5 Km. Per altezza massima si considera quella misurata rispetto al punto più alto nel raggio di 3 Km.
Attestato di idoneità. Per poter volare è necessario possedere tale attestato rilasciato a seguito di corso presso una scuola certificata, esame, e visite mediche specifiche. N.B. Al momento non esistono ancora scuole di paramotore (vedi sezione Scuola)
Assicurazione. I velivoli devono essere coperti da assicurazione R.C.; massimali non inferiori a 500.000 Euro per sinistro, 500.000 Euro per persona, 500.000 Euro per animali o cosa.